Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 503 del 1992.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è inserito il seguente:
«2-bis. Possono altresì iscriversi al Fondo i soggetti che hanno sospeso il programma previdenziale, utilizzando come premio unico di ingresso i contributi versati, su base volontaria o derivanti da attività autonoma o dipendente».
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
1. La presente legge entra in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.