PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Abrogazione del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

      Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato.
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 503 del 1992.

Art. 2.
(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, è inserito il seguente:

      «2-bis. Possono altresì iscriversi al Fondo i soggetti che hanno sospeso il programma previdenziale, utilizzando come premio unico di ingresso i contributi versati, su base volontaria o derivanti da attività autonoma o dipendente».

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,

 

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nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore decorsi due mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.